
Condono 2024
Rieccolo.. un nuovo condono!?
Condono o sanatoria?
Chiariamo subito, che, sebbene negli ultimi tempi siano circolate voci ("incontrollate e pazzesche" come direbbe il ragionier Fantozzi) su un nuovo condono edilizio, ad oggi, nulla è previsto. Ricordiamo che in Italia la regolarizzazione di costruzioni abusive è stata possibile con l'emanazione di tre leggi speciali, la Legge 28 febbraio 1985,n.47 (ovvero il primo condono edilizio), la legge N.724/1994 e la legge 326/2003, che ha modificato il decreto-legge 30 settembre 2003, n.269. Il cosiddetto Condono permetteva, rispettando una finestra temporale prestabilita ed attraverso il versamento di una somma di denaro allo Stato di ottenere la depenalizzazione del reato di abuso edilizio.
Oggi è possibile sanare un abuso?
Sono in tanti i cittadini, che nel corso degli anni hanno comunque eseguito interventi di ristrutturazione della propria abitazione, in assenza di un titolo autorizzativo che legittimasse tale intervento. Ma oggi è possibile sanare gli abusi edilizi? Proveremo a dare una risposta a questa domanda e a fornire delle indicazioni utili a tutti coloro che vogliono provare a "mettersi in regola". Mi preme però, innanzitutto, sottolineare che la realizzazione di opere in assenza delle necessarie autorizzazioni prescritte dalla legge è un reato perseguibile penalmente.
Qual è la procedura per sanare le opere realizzate senza autorizzazione amministrativa?
Oggi l'unica strada perseguibile è quella della sanatoria edilizia, che assolutamente non va confusa con il "Condono", questa procedura permette di ottenere una concessione a posteriori, ovvero dopo la realizzazione dell'opera, ma solo ne sussistono le condizioni. E' indispensabile una "doppia conformità", ovvero, per poter procedere con la sanatoria è necessario che l'immobile risulti essere conforme agli strumenti urbanistici alla data di realizzazione, nonché alle prescrizione degli strumenti urbanistici vigenti alla data della richiesta di sanatoria. E' comunque necessario pagare una sanzione (da corrispondere al Comune), di importo pari al doppio del contributo di costruzione, si parte da una cifra minima di Euro 516 Euro. Attenzione però, è importantissimo agire prima possibile, infatti non è possibile presentare domanda di sanatoria nel caso in cui sia stata emessa una sanzione amministrativa "definitiva" per l'abuso commesso.
Quali sono le richieste da presentare in relazione all'abuso commesso?
E' necessario comunque far riferimento D.P.R. 380/01 (Testo Unico per l'edilizia). Mettiamo il caso che si sia proceduto con un ampliamento dell'unità immobiliare e conseguente aumento di quella che è definita SLP (Superficie Lorda di Pavimento), per sanare tale abuso è necessario fare richiesta di (PDC), Permesso di Costruire "in sanatoria", (regolato dall'art.36 del Testo Unico per l'Edilizia), da presentare nel caso "interventi importanti", opere realizzate senza permesso o difformi dal progetto, ma che comunque siano sanabili. Per gli interventi minori, si potrà procedere, sia per lavori ancora in corso d'opera che nel caso di lavori già ultimati, presentando una CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) o una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Il Consiglio è comunque quello di rivolgersi ad un professionista abilitato, geometra, ingegnere o architetto.
